REACH – quali restrizioni esistono sui tessuti e vernici da usare anche nei Giocattoli e Articoli di Puericultura?

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La sicurezza Chimica e i rischi connessi all’utilizzo di prodotti contaminati da sostanze pericolose, a meno di reazioni allergiche, non ha spesso un effetto lampante, immediato ed evidente, anzi…

Molti problemi arrivano dopo, in modo subdolo, con effetti che si manifestano anche in età adulta, anche se si ha avuto a che fare con queste sostanze da piccoli.

Quindi non è sempre facile percepire tale pericolo e a quali rischi realmente si va incontro maneggiando certe sostanze.

Per questo stiamo dedicando molti articoli del nostro blog al REACH e alle sostanze chimiche.

In questo post continuiamo l’approfondimento sul Regolamento REACH, ancora una volta riportando le definizioni date nelle FAQ di ECHA e che potete trovare in inglese sul sito di ECHA.

Dopo aver visto le principali definizioni di articolo, giocattoli, articoli di puericultura in un post precedente, ti consiglio di andare a leggerlo cliccando qui, andiamo adesso a vedere altre restrizioni che possono interessare il mondo dei prodotti più in generale e che chiaramente di riflesso interessano anche i giocattoli, parchi gioco o altri articoli di puericultura.

In particolare, abbiamo selezionate delle risposte tra le FAQ di ECHA, per capire quali sostanze devono essere evitate in alcune materie prime da utilizzare nei prodotti finiti, così come previsto all’allegato XVII.

Partiamo subito con una domanda che riguarda i tessuti che molto spesso vengono a contatto con la pelle dei bambini, non solo per l’abbigliamento.

Pensiamo per quanto tempo un peluche o un giocattolo morbido imbottito resti a contatto con la pelle o il viso di un bimbo, che ha deciso di dormire con il suo giochino preferito

parliamo di anni a volte!

Molto spesso anche ciucciando parte del tessuto…

Ecco le risposte di ECHA:

Quali restrizioni ai sensi del REACH riguardano i prodotti tessili e gli articoli in pelle?

Molte voci dell’elenco delle restrizioni (allegato XVII) riguardano gli articoli. Tali voci sono, ad esempio, le voci 50 – 52, 61 e 63. Queste possono riguardare tipi di prodotti tessili e articoli in pelle, anche se questi non sono esplicitamente menzionati.
Le seguenti voci dell’elenco delle restrizioni (allegato XVII) sono specifiche invece per i tessili:
Voce 4 [(2,3 dibromopropilico fosfato, n. CAS 126-72-7];
voce 7 [Tris(aziridinil)fosfinossido, n. CAS 545-55-1; n. CE 208-892-5] e
Voce 8 (Polibromobifenili; bifenili polibromurati (PBB), n. CAS 59536-65-1).

Queste voci dichiarano che queste sostanze “Non devono essere utilizzate in articoli tessili, come indumenti, indumenti intimi e biancheria, destinati a venire a contatto con la pelle”.

Le seguenti voci dell’Elenco delle restrizioni (Allegato XVII) limitano le sostanze in relazione ai prodotti tessili e/o agli articoli in pelle:
Voce 18, restrizione sui composti del mercurio nell’impregnazione di tessuti industriali pesanti e filati destinati alla loro fabbricazione;
Voce 20 (paragrafo 6), restrizione sui composti di diottista (DOT) negli articoli tessili destinati a venire a contatto con la pelle;
Voce 23 (paragrafo 6), restrizione relativa al cadmio e ai suoi composti nei prodotti tessili e nell’abbigliamento;
voce 43, restrizione relativa ai coloranti azoici e ai coloranti azoici negli articoli tessili e in cuoio che possono venire a contatto diretto e prolungato con la pelle umana o il cavo orale (elenco indicativo);
Voce 46 (paragrafo 3), restrizione sui nonilfenolo e sugli etossilati di nonilfenolo nei prodotti tessili e nella lavorazione del cuoio (con alcune eccezioni);
voce 46a, restrizione relativa agli etossilati di nonilfenolo negli articoli tessili che possono ragionevolmente essere lavati in acqua durante il loro normale ciclo di vita, e
Voce 47 (paragrafi 5-7), restrizione sui composti di cromo VI negli articoli di pelletteria che entrano in contatto con la pelle.

Considerate che da Novembre 2020 ci sarà una nuova pesante restrizione, la n. 72 che obbliga a controllare 33 sostanze, elencate di rimando all’appendice 12

Quali restrizioni ai sensi del REACH riguardano le vernici o gli svernicianti?

Molte voci dell’elenco delle restrizioni (allegato XVII) riguardano le sostanze e le miscele in generale, senza specificare i tipi di prodotto. Esse possono quindi applicarsi anche alle vernici/svernicianti, anche se queste non sono esplicitamente menzionate nella voce.

Inoltre, le seguenti voci dell’elenco delle restrizioni (allegato XVII) limitano esplicitamente l’immissione sul mercato di vernici e/o svernicianti:
Voce 16, limitazione di alcuni carbonati di piombo in sostanze o miscele destinate ad essere utilizzate come vernici;
voce 17, restrizione di alcuni solfati di piombo in sostanze o miscele destinate ad essere utilizzate come vernici;
Voce 20, limitazione dei composti organostannici che agiscono come biocidi nelle vernici ad associazione libera;
Voce 20 (paragrafo 5), limitazione dei composti di dibutilstagno (DBT) nelle vernici e nei rivestimenti;
la voce 23 (paragrafo 2), restrizione relativa al cadmio e ai suoi composti nelle vernici con i codici [3208] e [3209] e negli articoli dipinti;
voce 28-30 (paragrafo 1), restrizione sulle CMR come sostanze, come componenti di altre sostanze o in miscele (comprese le vernici), destinate alla vendita al pubblico; (paragrafo 2) deroga per le pitture per artisti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;
voce 48, restrizione relativa al toluene (n. CAS 108-88-3; n. CE 203-625-9) nelle vernici spray destinate alla vendita al pubblico;
voce 54, restrizione relativa al [2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME) (n. CAS 111-77-3; n. CE 203-906-6) destinato alla vendita al pubblico, come componente di vernici e svernicianti;
Voce 55, restrizione relativa al 2-(2-butossietossi)etanolo (DEGBE) (n. CAS 112-34-5; n. CE 203-961-6) per la fornitura al pubblico, come componente di vernici e svernicianti e nelle vernici spray e
Voce 59, restrizione sul diclorometano negli sverniciatori in determinate condizioni.

Qual è la definizione di vernici nel contesto delle voci 16 e 17 dell’allegato XVII? In particolare, sono coperti anche i set di pittura per bambini e altre pitture di tipo cartoleria, come le pitture per artisti e le decorazioni fai-da-te (fai-da-te) per le magliette?

Il regolamento REACH non fornisce una definizione specifica per le vernici.
Secondo un significato generale, la vernice è una miscela, di solito di un liquido con un pigmento solido. Inoltre, la decisione 2009/544/CE della Commissione (che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni) fornisce la seguente definizione: “Pittura” indica un materiale di rivestimento pigmentato, in forma liquida o in pasta o in polvere, che, applicato su un substrato, forma una pellicola opaca con proprietà protettive, decorative o tecniche specifiche.”

Le definizioni di cui sopra forniscono un’indicazione di ciò che può essere generalmente considerato una vernice nel contesto delle voci 16-17 dell’allegato XVII (REACH).
Va notato che le restrizioni alle voci 16-17 dell’allegato XVII consentono agli Stati membri di autorizzare l’uso di vernici contenenti le sostanze soggette a restrizioni solo per il restauro e la manutenzione di opere d’arte e di edifici storici e dei loro interni. Pertanto, i set di pittura per bambini e altre pitture da cancelleria come le pitture per artisti e le decorazioni fai-da-te per magliette non devono contenere le sostanze soggette a restrizioni.

Per quanto riguarda i set di pittura per bambini, questi possono essere coperti anche dalla direttiva sui giocattoli (direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli), che stabilisce limiti per la presenza di piombo nei giocattoli.

a) I giocattoli rientrano nell’ambito di applicazione delle restrizioni relative ai composti di diottile (DOT) della voce 20 (paragrafo 6)?
a) Sì, è così. La voce 20 dell’elenco delle restrizioni (allegato XVII) del REACH impone restrizioni sui composti DOT per gli articoli di puericultura, che non sono giocattoli. Il regolamento REACH non contiene una definizione di giocattoli. La definizione di giocattoli nella direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli è illustrativa nel determinare cosa deve essere considerato un “giocattolo” nel contesto di questa restrizione (vedi Q&A 0982).
Tuttavia, il paragrafo 6, lettera a), della voce 20 limita i composti DOT nei giocattoli tessili come in qualsiasi altro articolo tessile destinato a venire a contatto con la pelle. Inoltre, lo stagno organico (incluso il DOT) nei giocattoli è limitato dal paragrafo 13 della parte III (proprietà chimiche) dell’allegato II della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, che specifica i limiti massimi di migrazione.

b) I giocattoli possono beneficiare delle deroghe per gli organostannici della voce 20 dell’elenco delle restrizioni (allegato XVII)?
c) Un rivestimento di vernice su un giocattolo che contiene dibutilstagno (DBT) come biocida e non come catalizzatore rientrerebbe nella deroga?

b) e c) Oltre alla deroga di cui al paragrafo 5, lettera d), le altre deroghe attualmente applicabili al TBT, al DBT e ai composti DOT negli articoli si riferiscono alla continuazione dell’immissione sul mercato di articoli già in uso nell’UE prima del 1° luglio 2010 per il TBT [paragrafo 4, lettera b)], prima del 1° gennaio 2012 [paragrafo 5, lettera b)] per il DBT e prima del 1° gennaio 2012 per il DOT [paragrafo 6, lettera b)].

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