Oggi trattiamo ancora il tema della conformità chimica dei prodotti ed articoli.
Abbiamo visto nei post precedenti del nostro blog quanto sia importante conoscere anche il Regolamento n. 1907/2006, detto comunemente REACH, se si vogliono vendere degli articoli, giocattoli o parchi gioco.
Il Regolamento REACH si applica a tutto e l’allegato XVII fornisce delle Restrizioni per l’immissione sul mercato di specifiche sostanze, articoli e prodotti.
In Europa, tra i problemi più comuni rilevati nei prodotti, ci sono proprio degli eccessi di alcune sostanze, tra cui gli Ftalati, Cadmio o Piombo nei giocattoli e i Coloranti azoici nei tessuti per esempio. Potete dare un occhio visibili tutti sul portale Safety Gate, conosciuto come RAPEX.
I sequestri principali di giocattoli sono proprio legati al contenuto eccessivo di sostanze pericolose contenute nei materiali usati nel giocattolo.
Questo è il secondo post, che trattiamo con i professionisti del nostro portale giochisicuri.com e che si occupano quotidianamente di questo argomento così delicato.
Oggi, parliamo con l’Ing. Silvia Sala titolare dello Studio Ingegneria Silvia Sala con sede in Bologna
l’Ing. Silvia Sala si occupa in particolare di Consulenza in ambito REACH/CLP (Consulente libero professionista in ambito sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e adempimenti ambientali. RSPP esterno, direttore tecnico gas tossici, consulente ADR. Conoscenza approfondita su Regolamenti REACH-CLP, consulenza in ambito di gestione delle sostanze chimiche in accordo a tali regolamenti e loro interazione con il D. Lgs. 81/08. Analisi/Stesura/Gestione Schede Dati di Sicurezza.)
Ma veniamo alle domande che molti produttori di giocattoli si fanno.
I fornitori di materie prime hanno degli obblighi sulla comunicazione della assenza di sostanze in Restrizione REACH?
Ing. Sala: i fornitori di sostanze in quanto tali o in miscela devono dare comunicazione tramite SDS o SIS della presenza di sostanze soggette a restrizione
Che sono le SDS o SIS?
Ing. Sala: Per SDS si intendono Schede dati di sicurezza, mentre per SIS si intende una Scheda informativa ai sensi dell’art.32 del Reg. REACH. Non sempre, infatti, è obbligatoria la fornitura di una scheda di sicurezza in accompagnamento ad una sostanza o miscela. La fornitura di una SDS è obbligatoria (il fornitore la deve redigere e consegnare al destinatario obbligatoriamente), per l’art.31 del Reg. REACH, quando:
– una sostanza o una miscela rispondono ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);
– o quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all’allegato XIII
– o quando una sostanza è SVHC (vedere la risposta successiva per chiarimenti).
Per determinate miscele, il fornitore ha obbligo di redigere una SDS di una miscela ma trasmetterla su richiesta del destinatario quando la miscela non è pericolosa secondo i criteri di classificazione del Reg.CLP, ma contiene sostanze pericolose al di sopra di certe concentrazioni (per intenderci quindi in sezione 2 della SDS la miscela non sarà classificata pericolosa, ma in sezione 3 troverò le informazioni sulle sostanze contenute). Il destinatario può sapere se è possibile sapere di poter richiedere la SDS in quanto sull’imballaggio troverà l’indicazione “EUH210 scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta”.
Quella definita SIS invece, risponde all’art.32 del Reg. REACH: Il fornitore nel fornire una sostanza o una miscela per la quale non è richiesta una SDS, deve comunque comunicare informazioni in merito a sostanze soggette ad autorizzazione, precisazioni sulle eventuali restrizioni imposte, ogni informazione disponibile e pertinente sulla sostanza, necessaria per consentire un’adeguata gestione del rischio, il numero di registrazione, se disponibile, per le sostanze per cui vengono trasmesse le informazioni come descritto sopra. Mentre la SDS ha un formato standard ben preciso, in 16 sezioni con le informazioni richieste dall’Allegato II del reg. REACH, la SIS non ha formato standard anche se di solito viene utilizzato lo stesso formato della SDS.
Che differenza c’è tra sostanze SVHC e sostanze in Restrizione per il REACH?
Ing. Sala: Le sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) sono sostanze altamente problematiche e sono quelle sostanze in Candidate List (lista aggiornata 2 volte all’anno). I produttori e importatori di articoli hanno degli obblighi se il contenuto di SVHC è superiore allo 0.1% in peso negli articoli. Inoltre le SVHC sono sostanze che, dopo ulteriore valutazione da parte di ECHA, possono andare in All. XIV ovvero sostanze soggette ad autorizzazione: tali sostanze non possono essere più utilizzate dopo una certa data a meno che l’azienda non richieda e ottenga un’autorizzazione.
Le sostanze in restrizione sono quelle in Allegato XVII: chiunque utilizzi tali sostanze deve verificare e adeguarsi alle restrizioni imposte.
I fornitori di materie prime hanno degli obblighi sulla comunicazione della assenza di sostanze in SVHC per il REACH?
Ing. Sala: i fornitori di sostanze hanno obbligo mediante SDS. I fornitori di articoli hanno obbligo di comunicazione al destinatario se nell’articolo è presente SVHC superiore allo 0.1%, inoltre in determinate condizioni va inoltrata notifica a ECHA.
Inoltre, per i fornitori di articoli con SVHC superiori allo 0.1% da gennaio 2021 entrerà in vigore la notifica allo SCIP database previsto dalla direttiva quadro sui rifiuti.
Se utilizzo un articolo nel mio prodotto e si scopre successivamente la presenza di sostanze in restrizione di cui all’allegato XVII, ci sono delle sanzioni?
Ing. Sala: Se la restrizione è vigente anteriormente all’immissione sul mercato del prodotto sì, il decreto 133/2009 è il decreto che prevede le sanzioni per non conformità in ambito REACH.
Mi preme sottolineare il fatto che restrizioni e autorizzazioni sono argomenti/obblighi da non sottovalutare: sovente le restrizioni e autorizzazioni impongono delle prescrizioni per gli utilizzatori a valle e in ambito lavorativo, ma spesso un datore di lavoro non ne tiene conto perché non ne conosce l’esistenza o l’applicabilità: magari il datore fa una buona valutazione del rischio e adotta misure di prevenzione idonee ai sensi del D.Lgs.81/08, dimenticandosi di verificare cosa prescrive una determinata restrizione o autorizzazione. Esempio la restrizione per il diclorometano che prevede delle disposizioni specifiche per gli ambienti di lavoro, o le decisioni di autorizzazione per alcuni pigmenti al piombo che prevedono monitoraggi biologici, ecc. Utilizzatore a valle/datore di lavoro devono essere conformi a entrambi: D.Lgs.81/08 (sicurezza sul lavoro) e Reg. REACH allo stesso tempo.