Dopo la lunga serie di post sulle sostanze pericolose e il Regolamento REACH, speriamo sia sempre più chiaro quanto impatti tale Regolamento su tutti i prodotti che comunemente vengono usati nella nostra vita quotidiana.
Oggi abbiamo cercato di risolvere i dubbi di alcuni produttori di giocattoli che ci avevano posto delle domande.
Lo abbiamo fatto con la Dott.ssa Giuseppina Paolantonio, Consulente e formatore partner di giochisicuri.com, che opera dal 1995 come consulente tecnico-legislativo in materia di salute e sicurezza del lavoro e del prodotto, con particolare specializzazione nella valutazione del rischio chimico.
Prossimamente affronteremo con la Dott.ssa Paolantonio anche questo importante tema, alla base della valutazione di sicurezza del giocattolo.
La direttiva Giocattoli richiede al produttore di valutare attentamente tutti i rischi connessi all’utilizzo dei giocattoli, e il rischio chimico è indubbiamente uno dei problemi principali.
Ma iniziamo subito con le domande e risposte!
Se un articolo non ha una SDS, posso pensare che non contenga sostanze pericolose?
Dott.ssa Paolantonio: Non necessariamente, in quanto l’obbligo di fornitura della SDS e il provvedimento di restrizione sono due strumenti differenti disposti dalla legislazione.
Mentre la fornitura della SDS ha come obiettivo informare l’utilizzatore professionale dei pericoli presentati dal prodotto chimico che intende acquistare, attraverso la restrizione si vuole vincolare o vietare l’uso di determinate sostanze chimiche in specifici processi di lavoro o articoli (ovvero prodotti destinati all’utilizzo diretto).
Una sostanza in restrizione – vale a dire inclusa nell’allegato XVII del REACH – dev’essere quindi indicata nella SDS, ma la SDS non viene prevista obbligatoriamente verso tutte le tipologie di beni che potrebbero contenere una sostanza in restrizione. Infatti la scheda di sicurezza è obbligatoria per i prodotti chimici che presentano alcune condizioni di pericolosità (art. 31 REACH), ma vi sono diverse esclusioni in partenza: ad esempio categorie come quelle dei medicinali, degli alimenti, dei cosmetici, ove vi sono già specifiche regolamentazioni di prodotto.
Inoltre la SDS riguarda comunque solo le sostanze o miscele chimiche, mentre non è prevista per gli articoli: prodotti, oggetti, imballaggi che, pur avendo una propria composizione chimica, vengono utilizzati a causa del loro design e della funzione d’uso.
Un esempio potrà spiegare meglio questa differenza: l’inchiostro che viene inserito all’interno di una penna è una miscela chimica e potrebbe – a seconda della sua composizione – essere soggetto all’obbligo di fornitura della SDS nei confronti dell’azienda che lo acquista per introdurlo all’interno della penna che viene poi venduta; quest’ultima, invece, è un articolo in quanto la sua funzione d’uso non è determinata dall’inchiostro, ma dall’involucro. Al consumatore acquirente della penna non spetta dunque alcuna SDS, ma l’inchiostro o l’involucro potrebbero comunque contenere sostanze in restrizione, ad esempio perché ammesse per quell’uso in determinate quantità massime.
Per gli articoli, quando contengono sostanze di elevata preoccupazione (SVHC – Substances of Very High Concern, individuate ogni 6 mesi circa dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA) in quantità superiore allo 0,1% in peso, è prevista su richiesta del consumatore o di un’associazione di consumatori la fornitura di una scheda informativa che indichi le misure di sicurezza da adottare nell’utilizzo e nello smaltimento di quel dato articolo.
Che connessione esiste tra SVHC e sostanze in Restrizione per il REACH?
Dott.ssa Paolantonio: Le sostanze SVHC – Substances of Very High Concern – sono sostanze che destano elevata preoccupazione a causa delle loro proprietà di elevata pericolosità e che il legislatore ha inteso regolamentare in modo più stringente rispetto al passato.
Vengono individuate nella candidate list aggiornata in progress – all’incirca ogni sei mesi – dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA.
Si tratta in genere di sostanze cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti per le vie respiratorie, oppure che possiedono azione di perturbazione del sistema endocrino, o ancora di sostanze di elevata persistenza in ambiente e con proprietà di bioaccumulo negli organismi viventi.
L’individuazione delle sostanze SVHC rappresenta il primo passo verso l’adozione dei provvedimenti più restrittivi introdotti dal regolamento REACH, quali l’autorizzazione all’uso oppure la restrizione a determinati utilizzi in determinati prodotti:
- mentre il primo provvedimento (allegato XIV REACH) riguarda essenzialmente limitazioni ai processi produttivi,
- la restrizione all’uso individua invece nell’allegato XVII REACH quelle sostanze il cui utilizzo è vietato per la produzione di determinati articoli oppure viene sottoposto a concentrazioni massime in determinati articoli.
Il criterio che orienta la restrizione è dunque un criterio di tutela della popolazione generale a cui l’articolo può essere destinato o di fasce di popolazione più vulnerabili (come ad esempio nel caso della storica restrizione che riguardò gli ftalati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 2 anni, che potevano mettere in bocca questi oggetti e dunque assumere una quota consistente di ftalati).
Il provvedimento di restrizione all’uso si basa quindi sulla ricostruzione degli utilizzi delle sostanze preoccupanti e sulla diffusione di tali utilizzi nella popolazione al fine di ricostruire l’estensione presumibile dell’esposizione a queste sostanze chimiche: se il rischio stimato che ne deriva risulta elevato la sostanza viene dunque sottoposta alla restrizione e talvolta, in contemporanea, anche all’autorizzazione all’uso.
Non tutte le sostanze individuate come SVHC dunque vengono effettivamente sottoposte a restrizione, mentre è certamente vero che le sostanze sottoposte a restrizione erano state prima individuate come SVHC fatta eccezione per le restrizioni già individuate dalla legislazione previgente al REACH che sono state mantenute nell’attuale allegato XVII del REACH.
Esistono degli obblighi sulla redazione e fornitura di una SDS per articoli, come un tessuto usato in un giocattolo?
Dott.ssa Paolantonio: L’utilizzo di un tessuto in un processo produttivo è come materiale finito che dev’essere solo, ad esempio, assemblato per costituire il prodotto finale.
Le SDS non sono mai previste per gli articoli, ed i materiali pronti all’uso – che non necessitano di ulteriori trasformazioni chimiche – sono ritenuti articoli e dunque non sono soggetti all’obbligo di fornitura della SDS.
Il fornitore di un articolo può, tuttavia, scegliere di fornire comunque ai propri clienti una SDS in via volontaria: in tal caso, se il documento viene chiamato “scheda dei dati di sicurezza” in conformità all’allegato II del REACH, si tratta effettivamente di una SDS e deve rispettare il formato e i contenuti minimi individuati nel REACH. Diversamente, il fornitore di un materiale o articolo può fornire una scheda tecnica, che non deve rispettare un formato e un contenuto minimi in quanto è maggiormente indirizzata agli aspetti tecnologici inerenti l’uso di quel dato materiale o prodotto all’interno di un processo produttivo.
Per gli articoli invece, quando contengono sostanze di elevata preoccupazione SVHC in quantità superiore allo 0,1% in peso, è prevista su richiesta del consumatore o di un’associazione di consumatori la fornitura entro 45 giorni dalla richiesta di una scheda informativa che espliciti la presenza delle sostanze SVHC e indichi le misure di sicurezza da adottare nell’utilizzo e nello smaltimento di quel dato articolo.
Anche l’utilizzatore professionale di quell’articolo – all’interno di un processo di lavoro, come può essere ad esempio per un tessuto o per un imballaggio – ha diritto a ricevere la scheda informativa, in questo caso senza richiesta ed all’atto dell’acquisto.
La scheda informativa dovrebbe individuare almeno le seguenti informazioni, specificate in documenti tecnici dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA:
- il nome e i numeri identificativi della sostanza SVHC,
- la sua concentrazione nel prodotto,
- la sua classificazione o le caratteristiche di pericolosità,
- le misure da adottare pre prevenire la dispersione della sostanza SVHC o per limitarne gli effetti sulle persone esposte o verso l’ambiente.
Come si può garantire l’assenza di sostanze pericolose nei prodotti, esistono dei documenti in particolare da richiedere?
Dott.ssa Paolantonio: Per gli articoli, l’unica disposizione specifica rispetto agli obblighi informativi riguarda gli articoli che contengono sostanze di elevata preoccupazione SVHC in quantità superiore allo 0,1% in peso.
Solo in questi casi la normativa (art. 33 REACH) prevede, su richiesta del consumatore o di un’associazione di consumatori, la fornitura entro 45 giorni di una scheda informativa che indichi le misure di sicurezza da adottare nell’utilizzo e nello smaltimento di quel dato articolo;
anche l’utilizzatore professionale di quell’articolo – all’interno di un processo di lavoro, come può essere ad esempio per un tessuto o per un imballaggio – ha diritto a ricevere la scheda informativa, in questo caso senza richiesta ed all’atto dell’acquisto.
La scheda informativa dovrebbe individuare almeno le seguenti informazioni, specificate in documenti tecnici dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA:
- il nome e i numeri identificativi della sostanza SVHC,
- la sua concentrazione nel prodotto,
- la sua classificazione o le caratteristiche di pericolosità,
- le misure da adottare pre prevenire la dispersione della sostanza SVHC o per limitarne gli effetti sulle persone esposte o verso l’ambiente.
Oltre agli obblighi di legge, diverse associazioni di produttori a livello europeo definiscono di aderire a standard volontari di certificazione dei propri prodotti che prescrivono la presenza massima ammissibile di sostanze pericolose vincolata a determinati quantitativi, molto bassi e individuati in base alla pericolosità della sostanza. Il produttore che aderisce allo standard volontario deve dimostrare, attraverso analisi chimico-fisiche, il rispetto delle condizioni definite e la certificazione viene attestata da organismi indipendenti fino alla scadenza definita. In questo caso l’articolo viene contrassegnato con un riferimento allo standard (es. Oeko-Tex per tessili).