Oggi riprendiamo a parlare di Parchi Gioco, li avevamo trascurati nell’ultimo periodo.
La conformità dei parchi gioco è un argomento un po’ particolare, in quanto la sicurezza degli utilizzatori non dipende solo dalla bontà del lavoro fatto dal Fabbricante nel costruire l’attrezzatura, ma anche e soprattutto da come il Gestore riesca a manutenere tali giochi.
A parte i prodotti da outdoor, che sono continuamente sottoposti agli agenti atmosferici, anche i giochi per indoor subiscono un importante usura, dovuta logicamente al numero di bambini e al loro modo di giocare e distruggere!
Le aree di impatto in uscita dei giochi devono essere regolarmente controllate con più attenzione, ma anche eventuali corpi estranei lasciati da altri o eventuali parti rotte possono creare un pericolo rilevante
Quindi, ammesso che il fabbricante abbia eseguito a regola d’arte tutte le lavorazioni, passando con successo i test EN 1176 e EN 14960 per i gonfiabili, i Gestori diventano il vero punto di riferimento per il gioco sicuro dei bambini.
Le stesse norme EN1176 e EN 14960 prevedono degli obblighi sulle ispezioni e manutenzioni da eseguirsi con cadenze stabilite e che ovviamente devono essere registrate per dare evidenza di averle fatte. Ti consiglio di leggere questo post sulle manutenzioni e di visitare la nostra pagina dedicata su giochisicuri.com
Per il post di oggi, abbiamo pensato di chiedere un parere esterno ad un Avvocato.
Spesso ci affidiamo a tecnici, Ingegneri, Chimici e Geometri, ma volevamo discutere di sanzioni, e chi meglio di un Avvocato?
Ringraziamo per questo l’Avvocato Rosalba Sblendorio, Avvocato dal 2004, che attualmente è consulente dell’Associazione Ardisci Consulenza legale e universitaria e scrive abitualmente per la testata giuridica online www.avvocatirandogurrieri.it (Reti di Giustizia srls).
Ecco alcune domande sulla sicurezza dei parchi gioco e le risposte del professionista.
I parchi gioco non si devono marcare CE, ma devono essere conformi alle norme EN 1176 e EN 14960. Queste norme obbligano ad eseguire delle manutenzioni e ispezioni periodiche, cosa succede se le manutenzioni non sono state eseguite o registrate e un bambino si fa male durante il gioco?
Avv. Sblendorio: Nel caso di omessa manutenzione, la responsabilità dell’incidente ricade sul proprietario/ gestore/manutentore del parco gioco qualora venga dimostrato il nesso causale tra il sinistro e il comportamento omissivo dei soggetti su indicati.
Ad esempio, è stata ritenuta responsabile la società che gestisce il parco giochi sito in una villa comunale, per la frattura riportata da una bambina a seguito dell’utilizzo di un tappeto elastico, ivi ubicato.
In buona sostanza la bambina, dopo qualche salto, si è accasciata lamentando un forte dolore alla gamba. Tale incidente è stato ritenuto imputabile alla cattiva manutenzione del predetto tappeto elastico e il gestore è stato dichiarato responsabile perché non ha dimostrato di aver esercitato un controllo idoneo a consentirgli di prevedere, prevenire ed evitare il verificarsi di eventi lesivi connaturati all’intrinseco dinamismo del tappeto o all’interferenza di agenti esterni su di esso (quale può essere l’utilizzo da parte dei bambini). (Tribunale di Rieti sentenza 18 ottobre 2019)
Un controllo, questo, che sarebbe stato esercitabile attraverso una corretta manutenzione.
Si esclude la responsabilità del Comune nel caso di sinistro che si verifica in un parco giochi comunale e vede come danneggiato un bambino che mentre gioca sul cavallo a dondolo, sorvegliato dalla mamma, scivola battendo il viso sui grossi bulloni metallici esistenti sull’attrezzo. Tale esclusione discende dal fatto che, nel caso di specie, l’evento non è dipeso da cattiva manutenzione o installazione del gioco, ma dal rischio che sussiste nel far giocare un bambino in un parco giochi. Ne consegue che un genitore (o, comunque, un adulto) che accompagna un bambino in un parco giochi, dovendo avere ben presente tale rischio, non può invocare l’altrui responsabilità per la caduta dannosa che si verifica. In tali casi, infatti, esiste una situazione di pericolo che l’adulto è tenuto doverosamente a calcolare (Cass., sentenza n. 18167/2014).
Le sanzioni previste in caso di assenza delle manutenzioni di un parco giochi si applicano anche se non avvengono incidenti nel parco gioco?
Avv. Sblendorio: Sì. Gli obblighi di mantenere in sicurezza un parco gioco devono essere sempre rispettati proprio al fine di evitare che si verifichino incidenti.
Nel caso di un parco gioco condominiale, chi è responsabile in caso di incidente e chi deve gestire i controlli delle manutenzioni?
Avv. Sblendorio: Responsabile per i controlli e le manutenzioni del parco gioco condominiale è il condominio. Il condominio potrà stipulare un contratto d’appalto con ditte specializzate e demandare a queste i lavori di manutenzione. In caso di sinistro, se il sinistro è imputabile a un difetto di manutenzione, allora sussisterà una responsabilità del condominio e nell’ipotesi in cui questo abbia appaltato i suddetti lavori, il condominio potrà rivalersi sull’appaltatore.
Quando si mette a disposizione il proprio sito per rivendere i parchi gioco di soggetti Extraeuropei si è considerati importatori o distributori?
Avv. Sblendorio: L’importatore è una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione Europea che immette sul mercato comunitario un prodotto di soggetti extraeuropei, nella specie un parco gioco. Nel caso di vendita online, si è considerati importatori se il titolare del sito venditore ha sede in un Paese dell’Unione Europea e decide di immettere sul mercato dell’Unione Europea il parco gioco di soggetti extraeuropei. L’immissione si presume avvenga su detto mercato quando:
- sul sito è utilizzata la lingua di uno dei Paesi membri, l’euro è indicato come moneta di pagamento, l’Unione Europea è individuata come area geografica di distribuzione;
- il dominio del sito è registrato in uno Stato membro.
Quando si mette a disposizione il proprio sito per rivendere parchi giochi di soggetti terzi si hanno obblighi particolari? Si è considerati dei distributori?
Avv. Sblendorio: Si è considerati distributori se il titolare del sito è un venditore e quindi se è una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore. I distributori devono operare garantendo l’immissione sul mercato di parchi giochi sicuri e quindi conformi alle norme tecniche di sicurezza vigenti in materia.