Per garantire la sicurezza dei bambini, le norme tecniche applicabili ai parchi gioco EN 1176 e EN 14960, vietano l’utilizzo di sostanze pericolose nei materiali che costituiscono il gioco, dando esempi a carattere non esaustivo (l’amianto, il piombo, la formaldeide, gli oli del catrame di carbon fossile, il carbolineum e i bifenili policlorurati).
Purtroppo queste indicazioni date dalle norme non riescono ad essere puntuali e in caso di contestazione non è facile determinare la conformità.
Solo la EN 14960 prevede l’analisi EN 71-3, per il rilascio di metalli pesanti da vernici e altre finiture decorative.
A questo punto cosa è giusto ricercare e quali limiti esistono per tali sostanze?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo spostarci ai piani alti… saliamo di livello e guardiamo cosa dice il regolamento REACH, che si applica in ogni caso a qualunque articolo immesso nel mercato Europeo.
L’allegato XVII del REACH elenca una serie di sostanze in Restrizione in determinati articoli con alcune specifiche sui Giocattoli e gli articoli di puericultura.
RESTRIZIONE significa che è vietata la presenza in determinate concentrazioni, non sono suggerimenti, parliamo di obblighi!
La Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli 2009/48/CE, esclude i parchi gioco destinati ad uso pubblico dallo scopo e ambito di applicazione, ed è dunque lecito pensare che tale esclusione determini difatti l’esclusione della restrizione REACH per i parchi gioco. In tal senso si può citare una risposta che potete trovare sul sito di ECHA (agenzia Chimica dell’Unione Europea) www.echa.europa.eu, e di cui riportiamo le ultime frasi:
….Concerning toys exempted from the scope of the TSD (Article 2(2) of the TSD) these should also normally not be considered as “toys” for the purpose of the relevant REACH restrictions. In certain cases, it may be necessary to describe a class of toys to be covered by a restriction by reference to specific properties of the item.
È chiaro che per certi prodotti border line, che potrebbero essere qualificati come giocattoli, il discorso cambia.
Escludendo le restrizioni specifiche per i giocattoli, cosa è giusto ricercare dunque?
A questo punto verifichiamo le sostanze vietate negli articoli dal Regolamento REACH e che possono riguardare i materiali che costituiscono un parco giochi;
di seguito il numero della restrizione REACH e la sostanza in restrizione:
• 6.Fibre d’amianto
• 19. Composti dell’arsenico sul legno
• 20. Composti organostannici TBT, TPT, DBT e DOT
• 23. Cadmio nelle plastiche e leghe per brasatura
• 24. Monometiltetraclorodifenilmetano
• 31. Creosoto sul legno
• 43. Coloranti azoici che rilasciano ammine aromatiche
• 47. Composti del cromo VI (su cemento e cuoio)
• 50. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
• 54. 2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME) nelle vernici
• 55. 2-(2-butossietossi)etanolo (DEGBE) nelle vernici
• 61. Dimetilfumarato (DMF)
• 62. composti del Mercurio
• 63. Piombo e i suoi composti
• 68. Acido perfluoroottanoico («PFOA»)
Queste sono alcune delle sostanze vietate in Europa negli articoli e parti di essi, se superano determinati limiti nell’articolo, e quindi è opportuno avere un occhio di riguardo e cercare di non rischiare, dato che le sanzioni del REACH sono molto severe.
Per le concentrazione limite, ti consiglio di verificare per ogni restrizione il valore di riferimento direttamente dall’allegato XVII del REACH.
Altro aspetto da non trascurare, che tu sia un importatore/produttore o un gestore, è la presenza di sostanze altamente pericolose SVHC (Substance of Very High Concern) in concentrazione superiore a 0,1%, specie se si tratta di B2B. In questo caso c’è l’obbligo di comunicare la presenza di sostanze nel prodotto ai sensi dell’art 33 del REACH.
È obbligatorio informare il consumatore finale invece entro 45 giorni, in caso di richiesta esplicita. Tra le SVHC ci sono anche i famosi ftalati molto spesso usati nelle plastiche e nel PVC, ragion per cui, specie per i gonfiabili è opportuno fare delle analisi chimiche per verificare almeno la presenza di Ftalati, Metalli Pesanti, Benzene e IPA.
Un altro Regolamento da considerare è il n. 2019/2021, sui POP inquinanti organici persistenti (POP sta per Persistent Organic Pollutants). In questo caso, l’obiettivo è di limitare una lista di sostanze persistenti nell’ambiente, con un forte legame alle norme che regolamentano i Rifiuti. Ma siccome i rifiuti prima di diventare tali sono degli oggetti, ecco che il regolamento limita alcune sostanze elencate in allegato I, tra cui pesticidi (occhio ai materiali legnosi), alcuni ritardanti di fiamma bromurati e Alcani C10-C13, cloro (Alcani C10-C13, cloro (Paraffine clorurate a catena corta – SCCP) potenzialmente presenti nelle plastiche e gomme, le diossine e ad altre sostanze ancora;
ti consiglio di chiedere una dichiarazione ai tuoi fornitori, sull’assenza di tali sostanze.
Se sono presenti parti elettriche, la Direttiva ROHS prevede la limitazione di alcune sostanze pericolose da ogni componente separabile meccanicamente, in particolare: Piombo (Pb), Mercurio (Hg), Cadmio (Cd), Cromo esavalente (Cr6+), Bifenili polibromuratiti (PBB), Eteri di difenile prolibromurati (PBDE), Ftalato di bis(2-etilesile) DEHP, Benzilbutilftalato (BBP), Dibutilftalato (DBP), Diisobutilftalato (DIBP).
Per ultimo, ecco dei riferimenti utili e limiti generici negli articoli, in caso di presenza di sostanze CMR (Cancerogenee, Mutagenee e tossiche per la Riproduzione), senza un valore soglia definito. Se dalle analisi chimiche viene fuori una sostanza Cancerogena o Mutagena di categoria 1A e 1B, i limite sarebbe 0,1% in peso se di categoria 2, il limite è di 1 % in peso. Per le sostanze Tossiche per la Riproduzione rispettivamente 0,3% per quelle di cat. 1A e 1B, mentre 3% per quelle di categoria 2.