Quanto sono complicati i temi sulla conformità chimica dei prodotti e articoli?
Direi, moltissimo… chi vende degli articoli solitamente non ha la consapevolezza necessaria, che invece è più facile trovare tra chi gestisce le materie prime, le sostanze e le miscele.
Così, chi crea degli oggetti, giocattoli o parchi gioco, utilizzando spesso solo materie prime o altri articoli, è decisamente meno consapevole degli oneri che comunque esistono anche per loro.
Come già affrontato in altri post, ogni prodotto venduto o immesso a vario titolo sul mercato deve essere sicuro e la garanzia sulla sicurezza la deve dare il produttore applicando le Direttive e i Regolamenti applicabili.
Ma a prescindere dalle varie Direttive di Prodotto specifiche (Giocattoli, LVD, EMC, ecc) o norme tecniche applicabili (UNI, EN, ISO, ecc), sopra tutto e prima di tutto c’è un Regolamento Europeo che obbliga a controllare il contenuto di sostanze pericolose ed i rischi ad esse correlato
stiamo parlando del Regolamento n. 1907/2006, conosciuto comunemente con l’acronimo REACH.
Per i prodotti, l’allegato XVII del REACH è sicuramente tra i punti più importanti, con i divieti di immissione di certi articoli che contengono alcune sostanze pericolose in concertazioni superiori a specifici limiti di sicurezza.
Innanzitutto, vi suggeriamo di leggere la guida ECHA su come distinguere un articolo da sostanze e miscele e come verificare il contenuto di tali sostanze nei prodotto, trovate il file cliccando qui.
La guida di 122 pagine fa capire come non sia un argomento semplice o banale, e chiaramente non riusciremo a risolverlo in uno o più post del nostro blog,
ma vorremmo provare a dare delle risposte ad alcuni punti specifici, concentrandoci sugli oneri/obblighi dei produttori e importatori di articoli e prodotti.
Approfondiremo l’argomento con dei professionisti del nostro portale giochisicuri.com e che si occupano quotidianamente di questo argomento così delicato, lo faremo in una serie di post.
Oggi, iniziamo con il Dott. Fabrizio Demattè, libero professionista chimico, consulente con sede in Trento.
Il Dott. Demattè si occupa in particolare di consulenza alle aziende per arrivare a dominare le sostanze chimiche che si acquistano, si utilizzano, si vendono nei prodotti. Si occupa di valutazione del rischio chimico e dell’applicazione delle norme REACH e CLP al mondo produttivo.
Ma veniamo alle domande che molti produttori di giocattoli si fanno.
Sono un produttore di giocattoli artigianali in tessuto, e un mio fornitore di tessuto non mi da le Schede di Sicurezza (SDS), quando è possibile non avere le Schede di Sicurezza per un materiale?
Dott. Demattè: Il tessuto è un articolo e nessuna SDS (secondo Articolo 31 del REACH) è dovuta. Posso chiedere una dichiarazione di conformità ma deve essere dettagliata e ben articolata altrimenti inconsistente.
Cosa dovrebbe dunque contenere tale Dichiarazione per essere efficace?
Dott. Demattè: Una dichiarazione può essere efficace in due modi a tutela della mia attività di manifattura con un documento che mi dichiara la conformità al REACH ma lascia il tempo che trova. Oppure mettere al centro la salute del consumatore/cliente. La prima salva le apparenze “amministrative” la seconda va al centro della questione. Infatti, il Regolamento REACH guarda più al sodo e non alle dichiarazioni. Meglio una dichiarazione che il fornitore ci fornisce dopo aver preso coscienza di quel che dichiara. Conoscendo il significato delle sigle SVHC, Allegato XVII e allegato XIV se poi il fornitore ci dimostra di esser consapevole delle sanzioni (salatissime) del decreto sanzionatorio allora la sua dichiarazione sarà certamente di maggior consistenza pratica e giuridica.
Esiste in realtà una terza via che è quella dell’analisi chimica ma ci vogliono particolari competenze per condurla.
Voglio essere certo che i miei fornitori mi diano materiali conformi all’allegato XVII del REACH, e che quindi non contenga sostanze vietate in particolare sui giocattoli e tessuti utilizzati, esiste un modello di dichiarazione di conformità di un articolo al REACH o cosa deve prevedere una dichiarazione di un fornitore sulle sostanze presenti?
Dott. Demattè: La dichiarazione del mio fornitore e di conseguenza la dichiarazione che io posso rendere al mio cliente deve tutelare dal rispetto dei requisiti dal Regolamento. Senza dubbio il rispetto delle restrizioni, di tutte le restrizioni ad oggi sancite. La presenza di SVHC sopra o sottosoglia del 0,1% in peso su peso. La dichiarazione in generale è frutto del pieno dominio del processo produttivo e delle sostanze che coinvolgo nel processo in tutte le sue fasi, anche date da condurre a terzi. È quindi un atto finale di un processo di approfondimento, non un documento da firmare con sufficienza. Il firmatario o il legale rappresentante della ditta che immette sul mercato un articolo non conforme può avere delle ripercussioni anche penali per le dichiarazioni rese. Una dichiarazione poco chiara, o palesemente erronea nuove gravemente alla reputazione dell’azienda. Le sanzioni sono pensanti ma sarà il mercato a selezionare i fabbricanti che daranno maggio risposta alla richiesta di maggior salubrità negli articoli.
Dato che non è prevista la Scheda di Sicurezza in quanto trattasi di articoli, posso implicitamente pensare che non siano presenti sostanze in Restrizione REACH?
Dott. Demattè: Assolutamente no! Non è semplicemente dovuta per gli articoli. Dichiarare la presenza di sostanze in restrizione impone anche che venga dichiarata la quantità per la verifica con i limiti. In assenza di questa seconda cruciale informazione la dichiarazione di presenza è di fatto una autodenuncia.
Quali indicazioni devo vedere per riconoscere se ho una SDS conforme o una Scheda dati generica del prodotto?
Dott. Demattè: La scheda dati di sicurezza ai sensi REACH è dovuta solo per sostanze e miscele secondo quanto previsto dall’articolo 31 dello stesso e segue lo standard rigoroso dell’allegato II.
Se penso al mio giocattolo, io uso solo materie prime, plastica, tessuto, colle e vernici. Che cosa è una sostanza/miscela per il REACH e cosa invece un Articolo che non ha bisogno di SDS?
Dott. Demattè: Il regolamento REACH è molto complesso ed implica approfondimenti non è liquidabile in poche righe. In maniera molto grossolana l’articolo è quell’oggetto per il quale prevalga la forma il disegno la foggia rispetto alla sua natura chimica. Quindi se un oggetto può esser fatto anche di un altro materiale molto probabilmente è articolo. Ci sono alcuni casi di difficile interpretazione ma in generale, nel dubbio è più cauto considerare il mio prodotto come una miscela.
Nei prossimi giorni pubblicheremo altri post su come il Regolamento REACH impatta sui giocattoli, parchi gioco o articoli di puericultura più in generale, cercando di trovare le risposte alle vostre domande.