Formaldeide nei Giocattoli, in arrivo nuovi requisiti

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Grandi novità sulla Formaldeide nei giocattoli con la DIRETTIVA 2019/1929 del 19 Novembre 2019, ma soprattutto con il Regolamento (UE) 2023/1464, che contiene l’inserimento dell’annunciata restrizione REACH per quanto riguarda la formaldeide.

A partire dal 6 agosto 2026 (tre anni dall’entrata in vigore del regolamento appena pubblicato) non potranno essere più immessi sul mercato articoli, come i giocattoli, con un livello di emissione superiore a 0,062 mg/m3. 

Purtroppo la formaldeide è fin troppo diffusa nei nostri ambienti e si sta cercando di limitarla sempre di più, specie nei prodotti a base legno con collanti che cedono la formaldeide nell’aria, che poi viene respirata da tutti noi!

La formaldeide (numero CAS 50-00-0) attualmente non figura nell’allegato II, appendice C, della Direttiva 2009/48/ CE ed è classificata come sostanza cancerogena di categoria 1B a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

In conformità dell’allegato II, parte III, punto 4, lettera a), della direttiva 2009/48/CE, la formaldeide può essere utilizzata fino ad una concentrazione dello 0,1 %, che corrisponde a 1 000 mg/kg (tenore limite).

Tradotto in un linguaggio più semplice, la Direttiva Giocattoli limita alcune sostanze in modo esplicito con metodi e limiti di emissione/cessione, mentre per tutte le altre sostanze CMR (cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione) fa riferimento ai limiti generici del REACH E CLP.

Quindi in questo caso, essendo la formaldeide una sostanza CMR, il limite in termini di CONTENUTO sarebbe 1000 mg/kg.

La commissione, dopo aver consultato i vari esperti nei tavoli tecnici, è arrivata ad adottare dei limiti su emissione, contenuti e cessione di formaldeide dai diversi tipi di materiali usati nei giocattoli destinati ai minori di 3 anni o da portare alla bocca:

  • 1,5 mg/l (limite di migrazione) nei materiali polimerici per giocattoli
  • 0,1 ml/m3 (limite di emissione) nel legno agglomerato con resine utilizzato nei giocattoli, che diventerà ancor più basso, 0,062 mg/m3, a partire dall’agosto del 2026
  • 30 mg/kg (tenore limite) nei materiali tessili per giocattoli
  • 30 mg/kg (tenore limite) nei cuoi e nelle pelli per giocattoli
  • 30 mg/kg (tenore limite) nei materiali cartacei per giocattoli
  • 10 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli.

Essendo una Direttiva, necessita di essere recepita dai vari stati membri, che hanno tempo fino al 20 maggio 2021.

Per il requisito sulle emissioni in aria potevano però fare un passo in avanti e coordinarsi con il requisito della FORMAMMIDE, che è un’altra cosa, per quanto il nome sia simile. Per entrambe si fa una ricerca sull’aria campionata in uscita da una camera di prova.

Per la Formammide hanno scelto la ISO 16000-9 per la Formaldeide sono rimasti ancorati alla norma dei pannelli a base legno EN 717-1, anche se la restrizione REACH prevede l’alternativa con altri metodi.

Le due norme hanno tassi di carico diversi (cioè quanti kg di giocattolo inserire dentro la camera) e sarebbe meglio fare una prova unica per le due sostanze, anche per i tempi del test, di solito si parla di fare una misura dopo  28 giorni.

Questo è il tempo previsto nel settore civile, ma la vita utile del giocattolo è diversa, andrebbe fatto un campionamento in tempi ridotti, dopo qualche giorno al massimo.

Visto che nella nuova Direttiva 2019/1929 non ci sono tanti riferimenti, ma solo il limite, magari c’è tempo per fare le dovute modifiche e andare verso lo stesso test con identici tempi di campionamento e tasso di carico, ma con metodo analitico differente ovviamente (ISO 16000-6 per Formammide, ISO 16000-3 per Formaldeide)

Ma cosa succede adesso?

Una volta recepita in Italia come modifica al D. Lgs 54/2011, diventa un requisito da rispettare.

Mentre per il requisito del Regolamento REACH, non resta che attendere la sua entrata in vigore dal 2026, in quel caso, anche senza recepimenti vari, il REACH prevale sulla direttiva Giocattoli, tra l’altro anch’essa in fase di revisione.

Visto che la Norma Armonizzata sarà pronta nel prossimo futuro (difficile dire quanti anni ci vorranno), per rispettare il requisito si dovrà ricorrere al Certificato CE del Tipo. Se invece da analisi del rischio non si intravede il pericolo sulla presenza di formaldeide, si può procedere con il modulo A, senza ricorso ad Organismo Notificato.

A dire il vero, la EN 71-9 e le sorelle EN 71-10 e EN 71-11, permettono di valutare già da molto tempo il rilascio di formaldeide da carta, tessili e legno, fornendo anche dei limiti sulla cessione.

Però queste norme non sono armonizzate e quindi non danno presunzione di conformità alla Direttiva.

Quindi in teoria non potresti utilizzarle in “autonomia” applicando il modulo A.

Solo un Organismo Notificato potrebbe già utilizzare questi strumenti normativi per un CERTIFICATO CE DEL TIPO.

La formaldeide va dunque ad aggiungersi alle altre sostanze chimiche organiche in attesa di norma armonizzata (attualmente in fase di elaborazione) come per esempio: BPA, Formammide, TCEP, TCPP e TDCP e Fenolo.

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