Cosa si intende per giocattolo o articolo di puericultura ai sensi del Regolamento REACH?

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In questo post proviamo ancora una volta a trattare alcuni aspetti legati agli Articoli e il Regolamento REACH, con riferimento all’allegato XVII.
Lo sapevate che la maggior parte dei sequestri di giocattoli in Europa è dovuto proprio a superamento dei limiti imposti dal REACH sui giocattoli, in particolar modo per gli Ftalati?

È determinate dunque aver consapevolezza che il Regolamento REACH va ad impattare su tutti gli articoli immessi nel mercato, giocattoli o no.
Quando si riscontra una sostanza vietata dal REACH in un articolo, le scansioni possono arrivare fino a 150.000€ con arresto fino a 3 mesi, vedi Decreto Legislativo 133 del 14/09/2009 che regola la disciplina sanzionatoria per le violazioni del REACH.

Riportiamo alcune note dalle FAQ del sito di ECHA che vedono coinvolti giocattoli, parchi giochi e articoli per puericultura.
Il REACH, in particolare l’allegato XVII, fornisce dei limiti su prodotti specifici, tipo “giocattoli” oppure su materie prime, tipo “plastica”, “vernice”, quindi è chiaro che per essere conformi ai dettami di tali restrizioni, i produttori devono osservare i limiti pensando non solo ai prodotti, ma anche alle materie prime utilizzate.

Come detto più volte, noi proviamo a semplificare, ma in alcuni casi l’argomento diventa complicato e per certe classi di materie prime o prodotto è opportuno andare a fondo con pareri di tecnici qualificati.

Partiamo con la prima Domanda per capire cosa si intenda per articoli di puericultura, per i quali sono vigenti i limiti sul contenuto di alcuni Ftalati, vedi voci 51 e 52 dell’allegato XVII per poi vedere le altre definizioni e restrizioni.

Qual è la definizione di “articoli di puericultura”, nel contesto delle restrizioni dell’allegato XVII del REACH?
Una definizione di “articoli di puericultura” è stata inserita dalla 22a modifica della Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, (che è stata abrogata dal REACH, Allegato XVII) attraverso la Direttiva 2005/84/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. La direttiva 76/769/CEE è stata modificata in modo da aggiungere la seguente definizione di “articoli di puericultura” all’articolo 1, paragrafo 3, lettera c):

“articolo di puericultura”: qualsiasi prodotto destinato a facilitare il sonno, il rilassamento, l’igiene, l’alimentazione dei bambini o la suzione dei bambini.

L’intenzione del legislatore era quindi quella di utilizzare questa definizione ai fini di tutte le disposizioni di restrizione e quindi di applicarla all’intera direttiva 76/769/CEE. Pertanto, la stessa definizione appare alle voci 51 e 52 dell’allegato XVII, fornendo un’indicazione di ciò che dovrebbe essere generalmente considerato un “articolo di puericultura” nel contesto di tutte le disposizioni dell’allegato XVII al REACH

Qual è la definizione di “giocattoli”, nel contesto delle restrizioni dell’Allegato XVII del REACH?
Alcune voci dell’Allegato XVII (voci 5, 31, 43, 50, 51 e 52) si riferiscono specificamente ai giocattoli. Il regolamento REACH non definisce i “giocattoli”. I giocattoli sono definiti dalla Direttiva 2009/48/CE (di seguito Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (TSD).
L’articolo 2, paragrafo 1, della TSD recita: “La presente direttiva si applica ai prodotti progettati o destinati, in via esclusiva o meno, ad essere utilizzati nel gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni (di seguito denominati “giocattoli”)”.

L’allegato I della TSD contiene un elenco più dettagliato dei prodotti che non sono considerati giocattoli ai sensi della direttiva. L’articolo 3 della TSD definisce alcuni tipi di giocattoli come “giocattolo funzionale”, “giocattolo acquatico”, “giocattolo chimico” e “giocattolo di attività”. Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 2, della TSD menziona esplicitamente che la TSD non si applica ai seguenti giocattoli: a) attrezzature da parco giochi destinate all’uso pubblico; b) macchine da gioco automatiche, a moneta o meno, destinate all’uso pubblico; c) veicoli giocattolo dotati di motori a combustione; d) motori a vapore giocattolo; e) imbragature e catapulte.

Si ritiene che se la definizione di “giocattoli” di TSD possa essere utilizzata nell’allegato XVII del REACH, queste esenzioni faranno automaticamente parte di tale definizione.

I servizi della Commissione europea hanno preparato un documento esplicativo sulla TSD, che fornisce chiarimenti sul suo campo di applicazione e sulle definizioni di alcune categorie di giocattoli. Nel complesso, la definizione di giocattoli contenuta nella TSD dovrebbe essere utilizzata per determinare cosa si intende per “giocattoli” ai fini delle restrizioni di cui all’allegato XVII del REACH. Per quanto riguarda i giocattoli esentati dal campo di applicazione della TSD (articolo 2, paragrafo 2, della TSD), anch’essi non dovrebbero di norma essere considerati “giocattoli” ai fini delle pertinenti restrizioni REACH. In alcuni casi, può essere necessario descrivere una classe di giocattoli che devono essere coperti da una restrizione con riferimento alle proprietà specifiche dell’articolo.

Cos’è un articolo per il Regolamento REACH?
L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento REACH definisce un articolo come “un oggetto al quale, durante la produzione, viene data una forma, una superficie o un disegno speciale che ne determina la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica”. Il capitolo 2 della “Guidance on requirements for substances in articles” fornisce informazioni su come determinare se un oggetto soddisfa la definizione di cui sopra, comprese le istruzioni su come affrontare i casi limite (Appendici 3 e 4).
La Guida ai requisiti per le sostanze contenute negli articoli è disponibile sul sito web dell’ECHA all’indirizzo:

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.

Come chiarire il “contatto prolungato con la pelle” in relazione alla voce 27 della restrizione sul nichel?
Il contatto prolungato con la pelle è definito come il contatto con la pelle di articoli contenenti nichel potenzialmente superiore a
– 10 minuti in tre o più occasioni nell’arco di due settimane, oppure
– 30 minuti in una o più occasioni nell’arco di due settimane.
Il tempo di contatto con la pelle di 10 minuti si applica quando ci sono tre o più occasioni di contatto con la pelle nell’arco di due settimane. Il tempo di contatto con la pelle di 30 minuti si applica quando si verifica almeno una volta nell’arco di due settimane.

 

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