Ma di cosa stiamo parlando?
Abbiamo già parlato di chi può fare le ispezioni o i collaudi sui Parchi Gioco abbiamo cercato di mettere in evidenza chi può fare le verifiche previste dalle norme tecniche e quali competenze devono avere.
Nei vari Decreti sugli spettacoli viaggianti e nelle norme Volontarie UNI EN 14960 o EN 1176 e EN 1177 troviamo infatti definizioni diverse ed allora proviamo a fare un po’ di chiarezza.
Quando si tratta di spettacoli viaggianti, parliamo di un Decreto del Ministero dell’Interno, con obblighi e responsabilità che vanno oltre le norme Tecniche a carattere volontario UNI EN.
Iniziamo a vedere le definizioni di cui al Decreto 18 Maggio 2007, coordinato con le modifiche di cui al DM 13 dicembre 2012 Ministero dell’Interno – Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. (GU n. 136 del 14-6-2007), considerando che i PLAYGROUND, i TAPPETI ELASTICI e I GIOCHI GONFIABILI sono coperti da tale Decreto.
Per ciò che riguarda chi può fare le verifiche, si evidenziano due figure:
i) tecnico abilitato: tecnico abilitato iscritto in albo professionale che opera nell’ambito delle proprie competenze;
l) organismo di certificazione: organismo di certificazione autorizzato per le attività del presente decreto o organismo notificato per le direttive applicabili all’attività da certificare.
Diciamo che non esistono Organismi di certificazioni con autorizzazione sui parchi gioco, in quanto non esistono norme che richiedano tale autorizzazione, mentre esistono Organismi Notificati per alcune Direttive che possono in qualche modo avere a che fare con i parchi gioco, come la Direttiva Macchine, PED o EMC.
In ogni caso, quando si parla di verifica del parco giochi, tali Organismi non intervengono mai usando la propria notifica, si tratta semmai di verifiche secondo la norma di prodotto volontarie che coprono il parco specifico (EN 14960, EN 11476 per esempio)
Quindi, l’organismo che esegue una verifica lo fa in quanto competente, senza necessariamente una autorizzazione specifica;
in passato il DM riportava anche il termine “accreditato”, definizione rimossa proprio perché non si poteva essere accreditati per uno schema di certificazione.
Preso atto dunque dell’organismo di certificazione, è chiaro che se le verifiche le fa un tecnico, questo, deve essere iscritto ad un albo professionale e operare nell’ambito delle proprie competenze;
non viene fatto riferimento ad un corso abilitante o altro.
Le competenze e l’iscrizione all’albo sono requisiti necessari e sufficienti.
Sempre il DM 18 Maggio 2007 tira in ballo il tecnico o l’organismo di certificazione anche per altre attività che esegue la commissione comunale/provinciale, che deve:
a) verificare l’idoneità della documentazione allegata all’istanza di registrazione, sottoscritta da tecnico, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione;
b) identificare l’attività rispetto alla documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, ed effettuare un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio, accertandosi dell’esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un ’apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.
Quindi iniziamo ad introdurre il termine “COLLAUDO” o “APPOSITA CERTIFICAZIONE”
Anche il corretto montaggio andrà sottoscritto dal tecnico abilitato
All’art 7 – Verifiche periodiche, si fa poi riferimento a quanto prescritto dalle norme tecniche UNI EN, citando le verifiche periodiche obbligatorie e chiarendo che la verifica annuale deve essere svolta dal famoso tecnico abilitato o dall’organismo di certificazione.
1. Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato o di un organismo di certificazione sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell’attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell’attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.
Riassumendo dunque, quando si parla di Spettacoli viaggianti, ovvero gonfiabili EN 14960, tappeti elastici e play ground EN 1176, il tecnico abilitato iscritto all’ordine professionale (Geometra, Ingegnere, Architetto, Perito industriale per esempio) e che opera nelle sue competenze può eseguire il COLLAUDO iniziale e fare le Verifiche periodiche annuali.
Esiste una definizione di collaudo nelle UNI EN 14960-1?
Le norme tecniche UNI EN 14960 o UNI EN 1176 o CEN/TR 17207 non parlano di COLLAUDO, ma di ISPEZIONE, per cui:
il COLLAUDO non sarebbe altro che l’ispezione iniziale in cui si garantisce la conformità del parco giochi alle norme applicabili.
Cosi come le VERIFICHE annuali sarebbero le ISPEZIONI annuali.
Lasciando quanto descritto nel DM 18 Maggio 2007 e s.m.i., nelle norme EN 14960 parte 1 o parte 2 troviamo un’altra definizione riguardo l’organismo di ispezione:
Organizzazione, parte di un’organizzazione o individuo con la competenza appropriata per eseguire una o più delle ispezioni seguenti:
– revisione della progettazione;
– valutazione della conformità alla progettazione;
– prove iniziali;
– ispezione annuale principale.
Quindi per la EN 14960 le ispezioni possono essere fatti da Organizzazioni o da Tecnici competenti, con il DM del 2007 si aggiunge la richieste di abilitazione e iscrizione all’albo professionale.
Quindi che si parli di Collaudo, verifica o controllo, l’attività in sostanza è sempre una ispezione e riguarda la conformità a tutti gli standard e normative applicabili al parco giochi e può essere svolta da tecnici competenti NON iscritti all’albo solo al di fuori dei prodotti coperti dal Decreto sugli spettacoli viaggianti.
Ultimo suggerimento, nel caso di prima ispezione, ovvero Collaudo è opportuno emettere un documento che si chiami “verbale di collaudo”, al fine di non trovare delle resistenze presso la commissione comunale/provinciale.
Per le ispezioni annuali, va bene emettere un rapporto di verifica o di ispezione.
Per le altre competenze degli ispettori rimandiamo al post sulla norma CEN/TR 17207