Da oggi 5 gennaio 2021 tutti gli articoli che contengono sostanze preoccupanti per l’Unione europea sono tutti notificati. O forse no…
Entro oggi chiunque immettesse sul mercato europeo un oggetto (articolo) o un insieme di oggetti aggregati in varia maniera (oggetto complesso) che contiene SVHC per una concentrazione maggiore a 0.1% peso su peso devono averlo notificato all’ECHA presso il portale SCIP. https://echa.europa.eu/it/scip
Già dal 2006 il regolamento REACH (articolo 33) imponeva di tenere sott’occhio la lista delle sostanze SVHC https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table e di dare notizia PROATTIVAMENTE al cliente B2B, o su richiesta al cliente al dettaglio della presenza di sostanze preoccupanti.
Questo obbligo è già da allora sanzionabile (a partire da 5.000€), anche se la sanzione è stata poco applicata. Dal 5 gennaio che cambia? Cambia che ora chi immette sul mercato questi oggetti o anche gli oggetti più complessi che contengono gli articoli di cui sopra devo notificare anche ad una istituzione europea ECHA su un database accessibile ai consumatori.
Lo scopo è quello di avere informazioni sui materiali e sulle sostanze pericolose contenuti in essi in un ottica di circolarità. Cioè l’oggetto che produco diventerà presto o tardi un rifiuto, il rifiuto diventerà presto o tardi materia prima ed è qui che le informazioni saranno determinanti per chiudere il cerchio.
Tant’è che l’obbligo SCIP non è contenuto nel regolamento REACH ma è contenuto della direttiva dell’economia circolare che estende l’obbligo REACH (articolo33) a livello europeo. In Italia quest’obbligo direttivo europeo è stato interpretato con la modifica dell’articolo 180 del D. Lgs. 152/2006 e quindi un obbligo ambientale.
Anche se non è ancora esplicitata la sanzione dal 28 di ottobre ai primi giorni di giugno ECHA ha annunciato 2 milioni di notifiche effettuate.
Le domande che l’azienda deve farsi è semplice: “ho un SVHC in casa? ” Alcuni esempi banali sono il piombo in ottoni e bronzi, uno degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) elencati nelle guaine bituminose, etilendiammina …
Ho chiesto ai miei fornitori di sostanze che mi vendono anche SVHC senza comunicarmelo in sezione 15.1 della SDS?
Se mi vendono il pezzo che io assemblo mi hanno fornito lo “SCIP NUMBER” che dimostra l’avvenuta notifica?
Oppure può continuare a non porsi domande, correndo ai ripari in caso di sanzioni o -peggio- di fronte ad un sollecito del cliente che chiede evidenza della presenza di SVHC.
In questo secondo caso ha solo 45 giorni di tempo poi scatta la sanzione. Potrebbero esser un tempo troppo breve per dare risposta documentata.
Dalla collaborazione dell’Ing. Silva Sala e il dott. chim. Fabrizio Demattè è uscita una lettera per i fornitori che informa e fa uscire allo scoperto i fornitori chiedere evidenza della notifica o sollecitare a farla prima possibile, disponibile su richiesta a f.dematte@chimici.it e silvia.sala@ordingbo.it.